Descrizione
Con Ordinanza n. 2 dell'11/06/2025 è stato disposto ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela dell’igiene della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:
- nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
- regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
- taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
- il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo.
Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta necessario.
Per ulteriori informazioni sul contenuto dell'ordinanza, si rimette di seguito il testo completo dell'atto.
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Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2025, 10:49