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Ordinanza per prevenzione incendi e pulizia fondi incolti

La stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e dei beni.

Data :

12 giugno 2025

Ordinanza per prevenzione incendi e pulizia fondi incolti
Municipium

Descrizione

Con Ordinanza n. 2 dell'11/06/2025 è stato disposto ai proprietari dei terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi, per la tutela dell’igiene della salute pubblica, al fine di evitare rischi di incendio con conseguente aggravio e pregiudizievole pericolo per l’incolumità delle persone e dei beni territorialmente esistenti, e per non creare turbative e pericolo alla circolazione stradale, di procedere, a propria cura e spese, agli interventi di pulizia di seguito elencati:

  • nelle aree private (terreni, giardini, cortili, ecc.) taglio dell’erba e della vegetazione in genere, rimozione dei residui di sfalcio e rifiuti vari, avendo cura di rimuovere ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica; estirpazione di sterpaglie e cespugli anche lungo tutto il fronte degli stabili, se trattasi di fabbricati, e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità del centro abitato e degli edifici;
  • regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante con rimozione dei residui di sfalcio, nonché dei rifiuti vari, nelle aree private site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
  • taglio di radici ed in genere di parti arboree che provocano danno alle aree pubbliche, alle sedi stradali e/o a luoghi sottoposti a pubblico passaggio;
  • il divieto di lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura ammucchiato o affastellato, che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo, e che possa divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell’uomo.  

Al fine di garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, gli interventi di cui ai punti precedenti dovranno essere effettuati ogni qualvolta necessario.  

Per ulteriori informazioni sul contenuto dell'ordinanza, si rimette di seguito il testo completo dell'atto.

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2025, 10:49

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